Siae

La Siae, le sue funzioni, le sedi in Italia
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La SIAE (Società italiana degli autore ed editori) è' un organismo per la protezione delle opere dell'ingegno che da più di cent'anni unisce autori, editori ed altri titolari di diritti d'autore e ne difende i diritti sulle opere affidate alla sua tutela in Italia ed all'estero.

La SIAE autorizza le utilizzazioni delle opere da essa tutelate, incassa le somme richieste per il rilascio delle autorizzazioni e ripartisce tali somme agli autori ed editori delle opere utilizzate. Esercita, in sostanza, una insostituibile funzione d'intermediazione fra chi crea un'opera e chi la utilizza (funzione istituzionale).

 

La funzione istituzionale

Rientrano nelle funzioni della SIAE:
- la concessione, nell'interesse degli associati alla Siae, di autorizzazioni per l'utilizzazione economica delle opere tutelate;
- la riscossione e la ripartizione dei proventi che derivano da tali autorizzazioni.
 
La SIAE, per la rilevanza pubblica del suo fine istituzionale, la difesa del diritto d'autore, e' riconosciuta ente pubblico, e piu' precisamente ente pubblico economico. La SIAE vive dei suoi proventi e non riceve alcuna sovvenzione dallo Stato.
 
L'importanza delle sue funzioni per la promozione della cultura e per la diffusione delle opere dell'ingegno è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale (con sentenza n. 241 del 1990).
 

La funzione delegata da parte dello stato

La SIAE, in base ad una apposita convenzione con il Ministero delle Finanze, svolge l'incarico di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta statale sugli spettacoli e dei tributi connessi (IVA sugli spettacoli), dovuti per legge allo Stato.
Lo stesso incarico è affidato alla SIAE dalla Regione Sicilia.
Inoltre la SIAE offre a particolari categorie di utenti ( pro-loco, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro) la possibilità di pagare l'IVA in forma semplificata presso i propri sportelli, a prescindere dall'organizzazione di attività di spettacolo.
 

Le funzioni complementari

La SIAE esercita altre funzioni affidatele dalla legge o svolte nell'interesse di terzi.
 
La copia privata
La legge n. 93 del 5/2/1992 prevede un compenso specifico per autori, produttori e artisti per la riproduzione ad uso privato di opere protette, dischi e supporti video.
Il compenso è dovuto dai produttori e dagli importatori di nastri vergini (audio e video) e di registratori audio alla SIAE che ne cura l'attribuzione agli aventi diritto.

Il pubblico registro cinematografico
E' un registro di pubblicità tenuto dalla SIAE sul quale sono registrate le opere cinematografiche destinate in via prioritaria alla proiezione nelle sale.

Il registro pubblico per il software
Ha una duplice funzione:
- rendere pubblici l'esistenza del software, la paternità, la data di pubblicazione, il nome del titolare dei diritti di utilizzazione economica che per primo ha pubblicato il programma;
- invertire l'onere di provare l'esistenza e la paternità dell'opera e il fatto della sua pubblicazione.

Il servizio di deposito delle opere inedite
Consiste nella accettazione in deposito di esemplari di opere (copioni, trame, soggetti, opere audiovisive, ...) al fine di costituire una prova documentale di esistenza dell'opera alla data del deposito.

Il servizio di deposito delle opere presso il Copyright Office di Washington
Gli effetti di tale registrazione si esplicano relativamente alle opere che sono state o saranno pubblicate per la prima volta negli USA. Per informazioni rivolgersi alla Direzione Generale SIAE - Sezione OLAF.

L'apposizione del contrassegno SIAE (vidimazione dei supporti)
Sui libri, sul software, sulle videocassette e sulle musicassette. Consente il controllo dei supporti in circolazione permettendo agli autori di seguire l'utilizzazione delle proprie opere.