Il contratto di produzione discografica

Natura e nozione

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Natura e nozione

Dalla mancanza di una definizione espressa del contratto discografico e/o di produzione artistica da parte del legislatore, deriva che tale tipologia contrattuale, pur mostrando nel suo complesso un'architettura ormai consolidata, é in realtà  il frutto di un assemblaggio di istituti giuridici tra loro autonomi, contenuti parte nel codice civile e parte nella legge sul diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni), ove, anche se  i primi risultano indubbiamente più 
numerosi, sono tuttavia i secondi ad essere maggiormente caratterizzanti.
Il contratto in esame può subire nella prassi notevoli diversificazioni dipendendo ciò, tra le altre,  dall'equilibrio esistente (o meno) tra le parti contraenti. Ciò che può incidere notevolmente sull'equilibrio del rapporto é, infatti, il c.d. potere contrattuale dell'interprete: tanto più un artista é già affermato tanto più potrà avere condizioni contrattuali vantaggiose, diversamente esso si troverà quasi sempre di fronte a contratti chiaramente sbilanciati a favore della Casa Discografica.
Peraltro, la standardizzazione di alcuni elementi tipici del contratto di "Produzione discografica" non significa che esista un solo tipo di contratto siffatto. Già a livello di denominazione - nomen iuris - si possono trovare delle diversità (Produzione discografica ed artistica, Associazione in partecipazione), ma la differenza sostanziale - non tanto dal punto di vista giuridica quanto da quello empirico -  concerne essenzialmente due elementi: la durata e il numero di registrazioni oggetto del contratto, il cui mix connota anche qualitativamente il contratto.
Mentre il contratto limitato nel tempo e relativo a poche incisioni é un contratto che disciplina prevalentemente il  trasferimento dei diritti relativi ad un "bene" e che non implica, per lo più, vincoli diretti tra l'esecutore ed il Produttore fonografico (ad es. pianista famoso che concede i diritti sulla fissazione di un suo concerto ad un produttore 
fonografico locale), il contratto che duri nel tempo ponendo a capo dell'artista l'obbligo di effettuare un certo numero di incisioni differite  a scadenze grosso modo predeterminate (ad es.: n. 2 LP in tre anni)  é normalmente un contratto assai più complesso, ove alle disposizioni disciplinanti specificamente la gestione dei diritti relativi alle registrazioni  si uniscono tutta un'altra serie di  norme che non riguardano più l'"opera" bensì l'artista, o meglio, il rapporto tra l'artista e la Casa Discografica. Schematizzando, quindi, il contratto in esame può presentare problemi o connotazioni diverse al possibile variare di elementi quali: 

Oggetto

il contratto può riguardare solo produzioni musicali, una o più, oppure può concernere anche altri aspetti della vita artistica dell'artista (promozioni, esclusive, decisioni sulle scelte artistiche  da farsi). 

Durata

normalmente il contratto di tipo artistico ha una durata media che oscilla tra i tre/cinque anni e presenta quasi sempre opzioni o prelazioni a favore della Casa Discografica, diversamente il contratto limitato a sole produzioni fonografiche, può presentarsi più frequentemente anche relativo ad una sola opera. 

Soggetti contraenti

la maggioranza dei contratti interessa esclusivamente la casa discografica e l'artista,  raramente, può essere prevista anche la presenza di un terzo soggetto: il c.d. produttore. Va peraltro precisato che usualmente  i rapporti tra questi tre soggetti 
sono disciplinati da contratti che, seppur connessi, rimangono sotto il profilo giuridico rigidamente separati (in sostanza il produttore e l'artista hanno contratti separati con la Casa Discografica e, spesso, fra loro). 

Artista

l'artista può essere un singolo individuo o una pluralità di soggetti (gruppo). Nel campo professionale i gruppi, per lo più, assumono una veste giuridica tipica (società, associazione in partecipazione, singola impresa), cosa che non accade quasi mai nel settore semiprofessionale o dilettantistico .
La cosa, in realtà, e tenendo conto anche della possibile e fisiologica instabilità dei membri dei gruppi, in ambito giuridico può dare alcuni problemi, in particolar modo  sotto il profilo delle responsabilità e della loro attribuzione fra i componenti stessi del gruppo. Anche per tali motivi spesso le Case Discografiche tendono ad individuare un unico rappresentante del gruppo (normalmente il cantante) quale interlocutore ed effettivo firmatario del contratto.