Il contratto di produzione discografica

Patto di esclusiva, diritti e obbligazioni della casa discografica

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Patto di esclusiva - Cessione dei diritti

Mediante la clausola (o il patto) di esclusiva una parte si impegna nei confronti dell'altra (o le parti si impegnano reciprocamente)  a contrarre solamente con questa in ordine alla prestazione di uno o più determinati beni e servizi. La legge disciplina la clausola di esclusiva solo in alcuni modelli contrattuali (p. es. art. 1567 c.c.) anche se la prassi conosce l'uso di tale patto inserito sia in contratti tipici, sia in contratti atipici. Per quanto attiene specificatamente al contratto discografico il patto d'esclusiva é solitamente previsto per tutte le prestazioni (esecuzioni, incisioni, manifestazioni etc.) dovute dall'artista nonché per i diritti da esso ceduti (ad es. dir. all'immagine).Alcuni contratti, altresì, prevedono la possibilità  - favorevole alla Casa Discografica - che un 
certo tipo di "diritto d'esclusiva" sopravviva all'esaurirsi del contratto. In pratica l'Artista si impegna a non eseguire per altri produttori discografici i brani oggetto del contratto per un periodo di x anni. Il patto di esclusiva è tipicamente previsto a carico dell'artista.

Cessione dei diritti

Normalmente viene contemplata la cessione da parte dell'Artista di tutti i diritti di tipo patrimoniale che la  legge gli riconosce sulle prestazioni - artistiche - da esso stesso effettuate. In particolare, per una individuazione puntuale di tali diritti, è 
necessario fare riferimento al novellato art. 80 della LDA  Ai sensi della norma richiamata competono all'artista i diritti esclusivi di: 
- fissazione della prestazione; 
- riproduzione della fissazione; 
- comunicazione al pubblico della fissazione (a mezzo radiodiffusione, via satellite, via cavo, a mezzo trasmissione digitale); 
- distribuzione di fissazioni; 
- noleggio di fissazioni. Raramente i contratti individuano nel dettaglio i diritti ceduti, preferendo, viceversa, utilizzare formule meno tecniche e di portata più generale ed onnicomprensiva (ad es. "...di cedere tutti i diritti...). Infine non va sottovalutato l'elemento "durata della cessione" di cui nei contratto si dice poco o niente. A ben vedere, infatti, all'utilizzo di clausole generali - ad es. cedo i diritti per la loro durata - consegue che, non essendo la durata espressa in termini numerici, l'Artista non si 
rende realmente conto di ciò che cede o, almeno, non può rendersene conto dal contratto. Attualmente la durata dei diritti esclusivi dell'artista-interprete-esecutore è fissata in anni 50 a partire dalla fine dell'anno solare in cui hanno avuto luogo la rappresentazione o l'esecuzione. Detto termine è stato così fissato dalla Legge 6 febbraio 1996, n. 52 art. 17, che ha modificato l'originario termine ventennale contenuto nell'art. 85 della LDA. La modifica ha comportato anche un allineamento dei termini di durata dei diritti riconosciuti al Produttore Fonografico anch'essi portati a cinquanta anni (prima il periodo di tutela era previsto in anni trenta). Con la cessione poc'anzi descritta non va confuso il fatto che, specialmente nei contratti di più ampia portata (disc. o art.) l'artista concede alla Casa Discografica l'uso della propria immagine, del proprio nome e pseudonimo. In tal senso va precisato come l'artista possa disporre dei propri diritti all'immagine, al nome e allo pseudonimo nei termini di cui al C.c. artt. 7, 8, 9, 10,  nonché LDA artt. 96 e 97. Ai fini dell'utilizzazione economica tali diritti possono essere sfruttati 
solo entro i limiti consentiti dal cedente stesso e comunque individuati in un accordo avente forma scritta. Nel caso dello sfruttamento dell'immagine, quand'anche l'utilizzazione sia consentita questa in nessun caso può essere di pregiudizio alla "dignità della persona" ritratta e cioè lederne l'onore, il decoro e la reputazione.

Diritti e obbligazioni della casa discografica

Diritti riservati alla casa discografica

Alla cessione dei diritti da parte dell'Artista corrisponde l'acquisizione da parte della Casa Discografica della titolarità, ancorchè in via derivata, di tutti i diritti di utilizzazione economica delle "registrazioni", nonchè la proprietà delle stesse. 
Si noti come la Casa Discografica divenga in tal modo titolare di due posizioni giuridiche distinte ancorchè l'una sia il presupposto dell'altra. 
La Casa Discografica, infatti, diviene: 
1) titolare di tutti i diritti  riconosciuti dalla legge all'artista in forza del trasferimento operato dall'artista stesso; 
2) titolare in via originaria dei diritti che la legge in via autonoma e specifica. riconosce al Produttore Fonografico. 
In particolare sono gli artt. 72 e ss. della LDA a disciplinare l'attività e i diritti del P.F.. Dette norme prevedono in capo al Produttore i seguenti diritti esclusivi: 
- riprodurre con qualsiasi mezzo di duplicazione; 
- distribuire; 
- noleggiare o prestare o autorizzare il noleggio o il prestito; Di rilievo, anche se diverso nella natura, il diritto, solo economico e compartecipato con l'artista, ad un compenso per le c.d. utilizzazioni secondarie del supporto fonografico (diffusione radiofonica, televisiva, via cavo, etc...).

Obbligazioni della casa discografica

Nella norma la Casa Discografica si assume l'obbligo di  pubblicare un certo numero di "registrazioni" in un certo periodo di tempo accollandosi tutti i costi di produzione, registrazione, stampa, supporti e diritti necessari. In realtà gli impegni che le Case Discografiche assumono in tal senso sono per lo più generici, assai poco circostanziati, spesso subordinati a condizioni (ad es. scelta dei brani da registrare da parte della Casa Discografica stessa) che ne svuotano in sostanza la portata obbligatoria e ne renderebbero comunque difficile un loro utilizzo in sede di contenzioso. 
E' comunque sempre più frequente nel settore delle Case c.d. indipendenti che l'Artista presenti un master già pronto e che, quindi, la Casa Discografica si occupi solo della "confezione" del prodotto e della sua distribuzione. 
Obbligazioni accessorie a quella di realizzazione di "registrazioni" possono essere quelle relative alla promozione. La Casa Discografica, ad esempio, potrebbe impegnarsi, assumendone i costi, relativamente ad una serie di operazioni promozionali (pubblicità, passaggi TV e Radio, etc...) o ad attività necessarie alla promozione stessa (servizio fotografico, video, etc...).