Il diritto d'autore

Note

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NOTE


(1)
 Art.2575 c.c : "Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione."

(2)
 Art.2576 c.c : "Il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale."

(3)
 Art.12 L.A. : "L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo,originale o derivato,nei limiti fissati da questa legge,ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione."

(4)
 Corte d'appello di Roma,15 febbraio 1958.

(5)
 Art.13 L.A.: Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia e ogni altro procedimento di riproduzione.
Art.14 L.A.:"Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente."
Art.15 L.A.:"Il diritto esclusivo di eseguire,rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto l'esecuzione la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia del convitto, della scuola e dell'istituto di ricovero, purchè non effettuata a scopo di lucro.
Art. 16 L.A.:"Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi.
Art.17 L.A. :"Il diritto esclusivo di mettere in commercio ha per oggetto di porre in circolazione, a scopo di lucro, l'opera e gli esemplari di essa e comprende altresì il diritto esclusivo di introdurre nel territorio dello stato le riproduzioni fatte all'estero, per porle in circolazione.
Art.18 L.A.:"Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto.Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazioni, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art.4. L'autore ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta. Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.
Art.19 L.A.: "I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle.

(6)
 Art.20 L.A.: "indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione,mutilazione od altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell'opera stessa che possano essere di pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazione che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Per se all'opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.
Art.21 L.A.: "L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far conoscere in giudizio la sua qualità di autore. Nonostante qualunque precedente patto contrario gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.
Art 22 L.A.: "I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili. Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.
Art.23 L.A.: "Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art.20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti. L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Presidente del Consiglio sentita l'associazione sindacale competente.
Art.24 L.A.: "Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza. Quando l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza:Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. E' rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da scritto.Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda del capo secondo del titolo terzo.

(7)
 Art.2577 c.c.: "L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

(8)
 Art.2579 c.c.: "Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete,nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali,indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente, la suddetta recitazione rappresentazione o esecuzione.Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.

(9)
 Art.2580 c.c.: "Il diritto d'autore spetta all'autore e ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali."

(10)
 Art.2582 c.c.: "L'autore,qualora concorranno gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima. Questo diritto è impersonale e intrasmissibile.

(11) Art.2583 c.c. : "L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalla legge."