Il diritto d'autore

Diritti connessi
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DIRITTI CONNESSI

1. Definizione

I diritti connessi al diritto d'autore sono situazioni ed interessi giuridici che trovano tutela dall'esigenza di proteggere il risultato di attività professionali di carattere prevalentemente artistico dalla indiscriminata utilizzazione di terzi. 
Le varie categorie di diritti connessi non sono fra loro omogenee, per questo per procedere in via sistematica occorre evidenziare le diverse forme di collegamento con il diritto d'autore. In alcune ipotesi si tratta di una affinità concettuale con il diritto d'autore e non di un rapporto di connessione con lo stesso diritto d'autore (ad es. diritti relativi alle fotografie, ai progetti di lavori di ingegneria, ai bozzetti di scene teatrali, diritti degli attori interpreti o esecutori). Diritti strettamente connessi sono diritti che non sono minimamente espressione creativa in quanto, ad es. prevalgono gli elementi tecnici su quelli artistici (diritti dei produttori fonografici o dell'ente di radiodiffusione).

2. Fonti normative e classificazione 

La disciplina dei diritti connessi è contenuta nel Titolo secondo della L. A. che prevede la descrizione degli stessi oltre che nel regolamento di esecuzione. Per i progetti dei lavori di ingegneria bisogna riferirsi inoltre agli artt. 2578 c. c, per gli artisti interpreti ed esecutori all'art. 2579 c. c. 
Altre fonti normative sono: - L. 22 novembre 1973 n. 866 (ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961;
- d. p. r. 14 maggio 1974 n. 490 (applicazione della convenzione internazionale firmata a Roma il 26 ottobre 1961);
- d. p. c. 1 settembre 1975 (determinazione della misura e della ripartizione del compenso dovuto a norma dell'art. 73 della Legge 633/41); 
- L. 5 maggio 1976 n. 404 (ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971); 
- d. p. c. 15 luglio 1976 (determinazione della misura del compenso dovuto a norma dell'art. 73 della legge 633/41); 
- L. 29 luglio 1981 n. 406 (misure urgenti contro l'abusiva riproduzione e vendita di prodotti fonografici). 
In particolare, nell'ambito della L. A. , così sono classificati i diritti connessi: 
-artt. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchiature analoghe. 
-art. 79, diritti relativi all'emissione radiofonica; 
-artt. 80, 81, 82, 83, 84, 85, diritto degli attori, interpreti e degli artisti esecutori; 
-art. 86 diritti relativi a bozzetti di scene teatrali; 
-artt. 87, 88, 89, 90, 91, 92, diritti relativi alle fotografie; 
-artt. 93, 94, 95, 96, 97, 98 diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto; 
-art. 99 diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria; 
-artt. 100, 101, 102, protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera, degli articoli e di notizie. Divieto di taluni atti di concorrenza sleale. 
-Dlgs 16 novembre 1994 n. 685, attuazione della Direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale. 
- Direttiva 92/100/CEE e D.lgs. di attuazione in data 16-11-94 n° 685, in tema di diritto di noleggio o di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore, che ha modificato gli artt. 73, 80, 84, 85 L.A., ha sostituito l'intitolazione del capo III del libro II della legge citata da "Diritti degli autori, interpreti ed esecutori" in "Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori" oltre ad introdurre l'art. 73 bis e l'art. 171 quater. - Legge 6-2-96 n°52, legge comunitaria, che rende direttamente applicabile con gli artt. 16 e 17 alcune norme contenute nelle direttive 93/83/CEE (diritto d'autore e diritti connessi nella radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo) e 93/88/CEE (durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi). 
- L. 5-2-92 n°93 reca disposizione sul diritto degli artisti interpreti ed esecutori per la riproduzione da parte di privati di fonogrammi e videogrammi.
- L. 29-12-94 n°747 di ratifica degli accorsi TRIPS in particolare dell'art. 14 (protezione degli artisti interpreti ed esecutori).

3. Diritti del produttore di dischi fonografici 

Si tratta di diritti industriali i quali, per il particolare legame con il loro contenuto creativo, godono di tutela. Con la novella il diritto esclusivo di distribuzione viene attribuito anche agli artisti interpreti, per le fissazioni delle loro rappresentazioni artistiche, agli organismi di radiotelevisione per le registrazioni delle proprie emissioni, ai produttori di opere cinematografiche e audiovisive sulle loro realizzazioni. 
Il diritto di distribuzione si esaurisce, in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza della Comunità europea, dopo la prima vendita all'interno della Comunità stessa. L'art. 72 novellato introduce al punto 2 il diritto di noleggiare e dare in prestito i fonogrammi prodotti. Il rafforzamento della disciplina del noleggio, che peraltro già spettava al titolare del diritto d'autore, necessaria in seguito alla diffusione sociale del fenomeno, attribuisce il diritto di autorizzare o vietare il noleggio anche ai titolari dei diritti connessi sui supporti, sulle fissazioni e sulle realizzazioni. L'autorizzazione al noleggio dovrà quindi essere ottenuta anche dai produttori e dagli artisti interpreti e non piu' solo dagli autori. 
La sanzione relativa alla violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi mediante noleggio abusivo delle opere è stabilita dal nuovo art. 171 quater ed ammonta all'arresto fino ad un anno e all'ammenda, quindi sanzione amministrativa pecuniaria, fino a lire diecimilioni. 
Nell'ambito della necessaria autorizzazione rientrano anche i prestiti concessi da parte di istituzioni aperte al pubblico. L'unico caso in cui non è previsto l'ottenimento della autorizzazione da parte degli aventi diritto è l'art. 69 novellato nel quale si stabilisce che le biblioteche e le discoteche dello Stato e degli Enti Pubblici ne sono esentati per il prestito di esemplari a stampa, mentre per il prestito di fonogrammi e videogrammi è richiesto che siano trascorsi almeno diciotto mesi dall'esercizio del diritto di distribuzione. 
Il produttore ha il diritto di utilizzare patrimonialmente l'opera nel caso in cui l'autore gli ceda anche questo diritto, diversamente, se l'opera è ancora coperta dal diritto d'autore, occorrerà l'autorizzazione di questo per la registrazione. Il produttore non potrà opporsi all'utilizzazione del disco da parte della televisione, della radiodiffusione o della cinematografia; potrà solo pretendere un compenso qualora le utilizzazioni siano effettuate a scopo di lucro. 
L'art 73 e 73 bis novellati hanno stabilito, per il diritto esclusivo del produttore alla riproduzione, un diritto al compenso per le utilizzazioni a scopo di lucro del disco mediante radiodiffusione, cinematografia e pubblica esecuzione ed un diritto all'equo compenso per le utilizzazioni senza scopo di lucro. Per apparecchio analogo al disco ci si riferisce ai nastri, alle cassette, dischi che richiedono l'impegno di raggi laser e similari. 
E' importante ricordare come la Corte di Giustizia delle comunità europee, tenda ad equiparare il supporto audio ad una qualsiasi altra merce, allontanandosi notevolmente dai principi del diritto d'autore continentale, ed italiano in particolare, che ritengono prevalere l'aspetto creativo, e i diritti ad esso connessi, su quello del libero scambio delle merci. Si vuole affermare, in sede europea, il principio che i supporti di suono sono prodotti ai quali si applica il principio della libera circolazione delle merci.
Come già detto al produttore spetta un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro del disco o apparecchio analogo a mezzo di radiodiffusione, cinematografia, televisione o pubbliche feste danzanti. La misura del compenso è stabilita con Decreto del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 23 del regolamento attuativo. Il produttore può tuttavia tutelare i suoi interessi industriali qualora questi siano stati pregiudicati da una esecuzione difettosa per vizi di funzionamento o per erronea utilizzazione degli apparecchi riproduttori. Il produttore può esercitare questi diritti qualora abbia provveduto al deposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o abbia apposto su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo il simbolo (P) accompagnato dall'anno di prima pubblicazione. La durata di questi diritti è di cinquant'anni dalla data del deposito o, se questa manca, dalla data di fabbricazione del disco originale.

4. Diritto relativo alla emissione radiofonica e televisiva 

Ai sensi dell'art 79 novellato l'esercente il servizio radio e televisivo ha i seguenti diritti esclusivi: 
- autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: diritto che non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione; 
- autorizzare al riproduzione diretta o indiretta delle fissazioni delle proprie emissioni; 
- autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni nonché la loro comunicazione al pubblico se questa avviene in luoghi accessibili mediante il pagamento di un biglietto di ingresso; 
- autorizzare la distribuzione della fissazione delle proprie emissioni:potere che non si esaurisce nell'ambito territoriale dell'Unione europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno stato membro; 
- utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni, per ritrasmissioni, per nuove registrazioni. 
Sono fatti comunque salvi i diritti a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi, di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento.

5. Diritto degli artisti interpreti 

L'art. 80 L da novellato, presenta profonde modifiche in seguito all'introduzione della direttiva. Gli artisti interpreti esecutori oltre al diritto alla eventuale retribuzione spettante per le prestazioni artistiche dal vivo hanno il potere esclusivo di: 
- autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche; 
- autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della fissazione delle loro produzioni artistiche; 
- autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico, in qualsiasi forma e modo, delle loro prestazioni artistiche dal vivo; 
- autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche, il diritto non si esaurisce nel territorio dell'Unione Europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o
con il suo consenso in uno stato membro; 
- autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni. 
L'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini inmovimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo.
Sul piano morale, anche questi soggetti possono tutelare il loro onore e la loro reputazione opponendosi alla diffusione dell'opera. Inoltre, gli artisti che interpretano la prima parte in un'opera drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto a che il loro nome venga indicato nella diffusione o nella trasmissione o venga apposto sul disco fonografico o sulla pellicola. E' stato ad es. considerato pregiudizievole per la propria immagine artistica, il doppiaggio eseguito da un soggetto diverso in quanto questo potrebbe variare il livello della prestazione.

6. Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento

L'art. 78 bis introdotto ex novo, attribuisce al produttore cinematografico i nuovi diritti connessi di distribuzione, riproduzione, noleggio e prestito dei supporti contenenti tale opere. I diritti così attribuiti si esauriscono trascorsi venti anni dalla fine dell'anno solare in cui è stata effettuata la fissazione.

7. Durata

I diritti connessi hanno una durata di venti anni dalla prima fissazione. Tuttavia entro il 30 giugno del 1995, in seguito al recepimento della Direttiva 98/93 la durata dei diritti connessi passerà a cinquanta anni e a settanta anni quella del diritto d'autore.

8. Tutela 

Si discute, in dottrina e giurisprudenza, sulla possibilita' di applicare, al campo dei diritti connessi, la tutela prevista dall'art. 156 legge sul diritto d'autore e cioè la violazione del diritto di esclusiva. 
La giurisprudenza non lo ritiene applicabile in quanto riguardante esclusivamente la tutela riconosciuta all'autore dell'opera. Parte della dottrina ritiene, al contrario, la necessità di fare una valutazione caso per caso. Si ammette, per esempio, nel caso di violazione dei diritti di esclusiva dei produttori discografici, fotografi, dell'ente di radiodiffusione, nel caso di pregiudizio degli interessi industriali dei produttori di dischi, strumento che rappresenta la possibilità di godimento dei diritti di utilizzazione economica dei dischi stessi. Nel caso, al contrario, di pretesa di un compenso, si applicherà la disciplina prevista dalle norme civilistiche. 
In base a questa concezione più restrittiva, peraltro prevalente, che si è andata imponendo, si esclude l'applicabilità dell'art. 161 L. A. che prevede il sequestro di ciò che si ritiene violazione del diritto di utilizzazione e si ritiene che l'unico strumento applicabile siano i provvedimenti cautelari previsti dal c. p. c. all'art. 700. 
Per quanto riguarda le sanzioni penali, il riferimento va agli articoli 171 lettera E ed F relativi alla riproduzione abusiva di dischi ed apparecchi analoghi e alla abusiva ritrasmissione o registrazione di trasmissioni radiofoniche. Altra parte di dottrina estende l'intera tutela dello art. 171 ai diritti connessi interpretando in modo estensivo il concetto di opera. 
Il Dlgs 16 novembre 1994 n. 895, ha introdotto gli articoli 171 ter, 171 quater. Sono le cosiddette norme antipirateria necessarie in un paese come l'Italia dove lo smercio di prodotti contraffatti ha raggiunto dimensioni preoccupanti. Nell'art 171 ter è stata riunita la disciplina sanzionatoria relativa alla riproduzione, noleggio o messa in commercio abusiva che attualmente risultava contenuta negli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1981 n. 406, 20 luglio 1985 n. 400 e art. 2 D. L. 26 gennaio 1987 n. 121, abrogati con il Dlgs 895/94. L'art. 171 quater, come già ricordato, sanziona i comportamenti illeciti concretantesi nella abusiva utilizzazione a fini di lucro delle opere protette. 
Il D.Lgs 685 del 16-11-94 ha riformulato l'art. 80 L.A. introducendo a favore dell'artista interprete o esecutore un diritto esclusivo di autorizzazione in luogo del solo diritto all'equo compenso presente nel vecchio art. 80 L.A. 
La legge indica espressamente i casi di tutela: 
a) diritto ad autorizzare la fissazione delle prestazioni artistiche; 
b) diritto di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della fissazione delle loro prestazioni artistiche; 
c) diritto di autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico in qualsivoglia forma o modo delle loro prestazioni artistiche dal vivo .... omissis; 
d) diritto di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche omissis;
e) diritto di autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni omissis.

Il potere esclusivo cosi' attribuito all'artista interprete svolge la funzione di tutelare lo stesso da attivita' che, spesso in modo clandestino, sfruttano abusivamente le sue prestazioni artistiche (si pensi al diffusissimo fenomeno dei bootlegs). Con l'art. 171 quater L.A. introdotto dal D.lgs 685/94, l'artista e' assistito da una tutela penale contro le fissazioni abusive della sua prestazione su supporti audio, video ed audiovideo. 
Anche l'art. 14 accordi TRIPS ratificati con legge 1994 n° 747 attribuisce il potere di impedire atti non autorizzati.